IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha emesso la seguente ordinanza che promuove giudizio di legittimita' costituzionale. Procedimento penale contro Mayrhofer Maria Anna, nata a Bressanone il 29 marzo 1947, res. a Villandro, fraz. S. Maurizio 73, libera, assente. Difesa dall'avv. Lutz di Bressanone. Imputata del reato di cui all'art. 41 decreto legislativo n. 504/1995 per aver fabbricato illegalmente otto litri di grappa e quindi un prodotto alcolico. Accertato in Villandro il 4 novembre 1996. Letti gli atti, osserva quanto segue. La Guardia di finanza ha trovato presso l'imputata, contadina dell'Alto Adige, un alambicco rudimentale di rame della capacita' di circa 20 litri e un bidone contenente circa otto litri di un liquido, verosimilmente grappa. L'imputata e' stata quindi denunziata e citata all'udienza preliminare avanti a questo giudice per le indagini preliminari ove, prima di avanzare richiesta di patteggiamento o di giudizio abbreviato, ha sollevato questione di incostituzionalita' delle norme del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che ha introdotto nuove norme sulle accise concernenti l'alcole e le bevande alcoliche, comminando pene di notevole entita'. L'eccezione e' rilevante ai fini della decisione poiche' l'imputata non contesta il fatto e quindi, volendo accedere al patteggiamento, puo' legittimamente richiedere un accertamento della legittimita' della norma incriminatrice. Ritiene questo giudice per le indagini preliminari che l'eccezione non sia manifestamente infondata. Le nuove disposizioni di legge, cosi' regolano la materia agli artt. 27 e seguenti: sono sottoposte ad accisa tutti i prodotti alcolici, con una tale severita' che persino il privato cittadino che compera un litro di alcol o di grappa per prepararsi un liquore casalingo, dovrebbe essere in grado di dimostrare di aver assolto l'imposta (vale a dire che deve conservare la bottiglia con la fascetta dell'imposta|); ogni distillazione di alcol deve avvenire sotto controllo della Guardia di finanza a cui vanno denunziati gli alambicchi; ogni produzione o vendita o cessione di alambicco va denunziata; chi distilla senza osservare le prescrizioni e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a lire 15 milioni. Nel comminare queste pene il legislatore non pare aver tenuto conto della realta' sociale del fenomeno, delle concrete modeste dimensioni nei singoli casi, della inferiorita' economica delle persone che distillano (in genere modesti agricoltori), delle tradizioni agricole e domestiche di alcune zone d'Italia, della mancanza di disvalore sociale della condotta. E' noto infatti che la grappa od altri distillati di frutta vengono prodotti dai contadini, anche in modesti quantitativi, per uso della propria famiglia e degli amici, con impiego di notevole lavoro; si consideri che da un quintale di vinacce possono ricavarsi poco piu' di 5 litri di grappa. Se si tiene conto che la durata della vendemmiae' ridotta e che le vinacce non possono essere conservate, si comprende che pur usando il massimo impegno, con un alambicco di modeste dimensioni, quale quello sequestrato (e corrisponde a quelli generalmente in uso in zone), il contadino ben poco produce piu' di quanto gli occorre per l'uso familiare. E' del pari evidente che il contadino non distilla ne' per sete di guadagno ne' per sete di alcol, ma, principalmente, per ottenere un prodotto che considera piu' ecologico e piu' appetibile di quello commerciale, alla pari di ogni altro prodotto della sua terra e del suo sudore. In questo contesto e' comprensibile che il contadino non ritenga proprio possibile assoggettarsi ai gravosi adempimenti previsti per la distillazione legale, la cui onerosita' non puo' essere commisurata al quantitativo di alcol producibile, e che scelga di violare disposizioni di legge che, per essere di natura fiscale e quindi poco amate, per essere poco accettabili nella loro ottusa rigidita', per essere non socialmente sentite perche' rivolte a comprimere tradizionali costumi delle zone alpine, finiscono per essere percepite come puramente vessatorie. Cio' posto, la pena comminata non puo' che apparire del tutto spropositata rispetto alla gravita' della condotta ed alla funzione della pena. Nel caso di specie l'imputato ha evaso circa L. 100.000 di accise, e ben poco di piu' poteva evaderne stante la limitatezza del suo alambicco casalingo, ma dovrebbe essere condannato, come minimo, alla pena di sei mesi di reclusione e di 15 milioni di multa. Vale a dire alla stessa pena che verrebbe inflitta al proprietario di una distilleria capace di produrre in breve tempo almeno mille litri ci grappa| La sproporzione non muta neppure tenendo conto di possibile concessione di attenuanti o diminuenti. Non pare invero accettabile che per una condotta cosi' modesta che non lede alcun valore sociale, ma solamente l'aurea sacra fames dello Stato, un condadino corra il rischio, in buona sostanza, di vedersi vuotare la stalla e di essere ridotto sul lastrico. Se debbono valere i principi che questa Corte ha affermato con sentenza n. 341 del 1994 in relazione al reato di oltraggio a pubblico ufficiale, rimarcando una effettiva sproporzione fra sanzione comminata e disvalore del fatto e quindi un uso irragionevole della discrezionalita' legislativa, pare proprio che anche la normativa in esame non debba andare esente da qualche censura. Deve infine considerarsi che il legislatore non ha in alcun modo tenuto conto della capacita' dell'attrezzatura, forse ignorando che in commercio vi sono piccoli apparecchi che servono per la distillazione dei profumi e persino piccoli alambicchi da tavolo idonei a produrre un bicchierino di liquore, tutti accomunati sotto lo stesso regime riservato agli alambicchi delle fabbriche e tutti ritenuti idonei a cagionare eguali danni alle finanze pubbliche. In conclusione ritiene questo giudice che non sia manifestamente infondata la questione di legittimita' delle norme in esame sia in relazione all'art. 3 della Costituzione (disparita' di trattamento) che all'art. 27 della Costituzione (fine rieducativo della pena).